Art. 4

Relazione annuale

In vigore dal 22 mar 2010
Relazione annuale 1.   Ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sulle attività svolte nella precedente campagna di pesca dal gruppo o dai gruppi di navi battenti la sua bandiera che sono stati esclusi dal regime di gestione dello sforzo in conformità dell’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1342/2008. La relazione dimostra che la condizione prevista all’, paragrafo 2, lettera b), e specificata nella decisione di esclusione è stata rispettata nel corso della campagna di pesca considerata. 2.   La relazione esplicita in che modo le attività o le caratteristiche tecniche dei gruppi di navi che sono stati esclusi dal regime di gestione dello sforzo di pesca ai sensi dell’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1342/2008 sono controllate e monitorate al fine di garantire che tutte le navi di tale gruppo rispettano la condizione di esclusione prevista all’, paragrafo 2, lettera b), e specificata nella decisione di esclusione. 3.   La relazione di cui al paragrafo 1 è trasmessa in conformità dei requisiti indicati nelle tabelle 1 e 3 dell’allegato I. In deroga ai requisiti fissati nel suddetto allegato, i dati riportati nella relazione annuale sono limitati alla campagna di pesca precedente. 4.   La relazione annuale comprende l’elenco delle navi con numero di registro della flotta comunitaria che appartenevano al gruppo di navi escluso durante la campagna di pesca precedente. Queste informazioni sono riportate nella tabella 1.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2010:237:oj#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo