Art. 6

Capacità di pesca massima

In vigore dal 22 mar 2010
Capacità di pesca massima 1.   La capacità massima di cui all’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1342/2008 è calcolata come capacità massima espressa in kilowatt delle navi che sono state autorizzate ad esercitare l’attività di pesca nel 2006 o 2007 con un attrezzo regolamentato in una delle zone geografiche di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1342/2008 e si sono avvalse di tale autorizzazione. 2.   Entro un mese dall’entrata in vigore del presente regolamento gli Stati membri trasmettono alla Commissione, in forma elettronica e in conformità dei requisiti fissati nell’allegato III: a) per ciascuna zona geografica, l’elenco delle navi utilizzate per stabilire la capacità massima in conformità del paragrafo 1, con indicazione della capacità di ciascuna nave espressa in kilowatt; b) l’anno di riferimento considerato. 3.   La capacità massima per ciascuna zona calcolata in conformità del paragrafo 1 è adeguata: a) sottraendo la capacità delle navi che hanno formato oggetto di una cessazione definitiva dell’attività di pesca beneficiando di aiuti pubblici successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento; e/o b) conformemente ai trasferimenti di capacità effettuati ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1342/2008. 4.   Gli Stati membri che decidono di adeguare la capacità massima ne informano la Commissione entro 20 giorni lavorativi trasmettendole una versione aggiornata delle informazioni in conformità della tabella 2 dell’allegato III.
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Capacità di pesca massima (Art. 6 Regolamento (UE) 2010/237) — Testo vigente | Portale Normativo