Art. 6
Capacità di pesca massima
In vigore dal 22 mar 2010
Capacità di pesca massima
1. La capacità massima di cui all’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1342/2008 è calcolata come capacità massima espressa in kilowatt delle navi che sono state autorizzate ad esercitare l’attività di pesca nel 2006 o 2007 con un attrezzo regolamentato in una delle zone geografiche di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1342/2008 e si sono avvalse di tale autorizzazione.
2. Entro un mese dall’entrata in vigore del presente regolamento gli Stati membri trasmettono alla Commissione, in forma elettronica e in conformità dei requisiti fissati nell’allegato III:
a)
per ciascuna zona geografica, l’elenco delle navi utilizzate per stabilire la capacità massima in conformità del paragrafo 1, con indicazione della capacità di ciascuna nave espressa in kilowatt;
b)
l’anno di riferimento considerato.
3. La capacità massima per ciascuna zona calcolata in conformità del paragrafo 1 è adeguata:
a)
sottraendo la capacità delle navi che hanno formato oggetto di una cessazione definitiva dell’attività di pesca beneficiando di aiuti pubblici successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento; e/o
b)
conformemente ai trasferimenti di capacità effettuati ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1342/2008.
4. Gli Stati membri che decidono di adeguare la capacità massima ne informano la Commissione entro 20 giorni lavorativi trasmettendole una versione aggiornata delle informazioni in conformità della tabella 2 dell’allegato III.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2010:237:oj#art-6