Art. 7
Adeguamento dello sforzo di pesca in relazione alla gestione dei contingenti
In vigore dal 22 mar 2010
Adeguamento dello sforzo di pesca in relazione alla gestione dei contingenti
1. Gli Stati membri possono adeguare il loro sforzo massimo ammissibile per un determinato gruppo di sforzo mediante il trasferimento di sforzo di pesca dallo stesso gruppo di sforzo di un altro Stato membro in conformità dell’articolo 16, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1342/2008. L’adeguamento è valido per una sola campagna di pesca.
2. Se uno Stato membro interrompe uno scambio di contingenti in conformità dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1342/2008, esso può aumentare il proprio sforzo di pesca massimo ammissibile per il gruppo o i gruppi di sforzo a cui sarà assegnato il contingente recuperato per il numero di kilowatt-giorni corrispondenti al contingente recuperato. Tale numero di kilowatt-giorni non supera il quantitativo calcolato sulla base delle catture per unità di sforzo (CPUE) del gruppo di sforzo considerato.
3. Lo Stato membro che restituisce un contingente ai sensi del paragrafo 2 riduce il proprio sforzo di pesca massimo ammissibile per il gruppo o i gruppi di sforzo precedentemente operanti nell’ambito di tale contingente. Lo sforzo di pesca da detrarre corrisponde al numero di kilowatt-giorni che non sono più necessari per pescare il contingente restituito. Tale numero di kilowatt-giorni è calcolato sulla base delle catture per unità di sforzo (CPUE) del gruppo di sforzo considerato.
4. Il quantitativo dello sforzo di pesca per il quale lo sforzo di pesca massimo ammissibile è aumentato o diminuito in conformità del paragrafo 2 o del paragrafo 3 è preso in conto ai fini della fissazione dello sforzo di pesca massimo ammissibile in conformità dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 1342/2008.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2010:237:oj#art-7