Art. 2
Definizioni
In vigore dal 22 mar 2010
Definizioni
Ai fini del presente regolamento, oltre alle definizioni di cui all’ del regolamento (CE) n. 1342/2008, si intende per:
a) «gruppo di navi»: una o più navi appartenenti a un gruppo di sforzo che possono essere distinte in modo chiaro e inequivocabile da altre navi dello stesso gruppo di sforzo sulla base dell’attività o delle caratteristiche tecniche che motivano le loro scarse catture di merluzzo bianco;
b) «campagna di pesca»: il periodo che va dal 1o febbraio di ogni anno al 31 gennaio dell’anno successivo;
c) «attrezzo regolamentato»: qualsiasi attrezzo appartenente a un gruppo di attrezzi di cui all’allegato I, punto 1, del regolamento (CE) n. 1342/2008.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:2010:237:oj#art-2