Art. 2

Definizioni

In vigore dal 22 mar 2010
Definizioni Ai fini del presente regolamento, oltre alle definizioni di cui all’ del regolamento (CE) n. 1342/2008, si intende per: a)   «gruppo di navi»: una o più navi appartenenti a un gruppo di sforzo che possono essere distinte in modo chiaro e inequivocabile da altre navi dello stesso gruppo di sforzo sulla base dell’attività o delle caratteristiche tecniche che motivano le loro scarse catture di merluzzo bianco; b)   «campagna di pesca»: il periodo che va dal 1o febbraio di ogni anno al 31 gennaio dell’anno successivo; c)   «attrezzo regolamentato»: qualsiasi attrezzo appartenente a un gruppo di attrezzi di cui all’allegato I, punto 1, del regolamento (CE) n. 1342/2008.
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