Art. 9
Svolgimento delle ispezioni
In vigore dal 26 gen 2010
Svolgimento delle ispezioni
1. Gli ispettori della Commissione svolgono le ispezioni in modo efficiente ed efficace, tenendo in debito conto la sicurezza propria e degli altri. Gli ispettori della Commissione che nel corso dell’ispezione hanno un comportamento non conforme a questi requisiti possono essere esclusi da successive ispezioni effettuate dalla Commissione.
2. Per verificare la conformità ai requisiti di sicurezza dell’aviazione civile di cui al regolamento (CE) n. 300/2008 è impiegata una metodologia standard.
Le ispezioni sono effettuate sulla base di una raccolta sistematica di informazioni, utilizzando una o più delle seguenti tecniche:
a)
osservazioni;
b)
verifiche;
c)
interviste;
d)
esame di documenti; e
e)
test.
3. Gli ispettori della Commissione, quando svolgono attività ispettiva, sono accompagnati da un rappresentante dell’autorità competente. Tale accompagnatore non deve pregiudicare con il suo comportamento l’efficienza e l’efficacia delle attività ispettive.
4. Gli ispettori della Commissione sono muniti di un documento che li identifica come persone autorizzate a effettuare ispezioni per conto della Commissione e di un tesserino di riconoscimento aeroportuale che consente l’accesso a tutti i luoghi necessari all’ispezione. La tipologia del tesserino di riconoscimento aeroportuale non deve pregiudicare l’efficienza e l’efficacia delle attività ispettive.
5. I test sono effettuati soltanto dopo l’anticipata notifica di essi all’autorità competente e in stretta cooperazione con la stessa.
6. Gli Stati membri provvedono affinché gli ispettori della Commissione siano autorizzati a trasportare oggetti da utilizzare per i test, compresi gli oggetti proibiti o che abbiano l’apparenza di oggetti proibiti, in qualsiasi zona alla quale sia necessario accedere durante lo svolgimento di un’ispezione, nonché durante il transito da o verso un’ispezione, nel rispetto dei protocolli eventualmente concordati.
7. L’autorità competente è informata non appena possibile di eventuali gravi carenze riscontrate durante un’ispezione della Commissione. Inoltre, fatto salvo l’, ogni qualvolta ciò risulti possibile gli ispettori della Commissione forniscono alla fine dell’ispezione un resoconto verbale informale dei risultati delle loro verifiche in loco.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2010:72:oj#art-9