Art. 7

Notifica delle ispezioni

In vigore dal 26 gen 2010
Notifica delle ispezioni 1.   La Commissione comunica la data dell’ispezione con un preavviso di almeno due mesi all’autorità competente per il territorio in cui l’ispezione avrà luogo. 2.   Contestualmente alla comunicazione relativa all’ispezione e unitamente alla richiesta di tutta la documentazione pertinente, l’autorità competente può eventualmente ricevere un questionario preliminare da compilare. Il questionario completato e la documentazione richiesta devono essere trasmessi alla Commissione almeno due settimane prima della data prevista per l’ispezione. 3.   Qualora disponga di informazioni dalle quali emerga che un aeroporto presenta carenze suscettibili di avere un impatto significativo sul livello generale della sicurezza dell’aviazione nella Comunità, la Commissione consulta l’autorità competente dello Stato membro interessato e il periodo di preavviso dell’ispezione può essere ridotto a due settimane. In tal caso, non si applicano le disposizioni dei paragrafi 1 e 2.
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Notifica delle ispezioni (Art. 7 Regolamento (UE) 2010/72) — Testo vigente | Portale Normativo