Art. 6

Partecipazione di auditor nazionali alle ispezioni della Commissione

In vigore dal 26 gen 2010
Partecipazione di auditor nazionali alle ispezioni della Commissione 1.   Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione auditor nazionali in grado di partecipare alle ispezioni della Commissione e alle connesse attività di preparazione e relazione. 2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi ad almeno uno e a non più di cinque auditor nazionali che possono essere invitati a partecipare alle ispezioni della Commissione. 3.   Un elenco di tutti i controllori nazionali nominati dagli Stati membri che soddisfano i requisiti indicati all’, paragrafo 1, è comunicato annualmente al comitato. 4.   Un auditor nazionale non partecipa alle ispezioni della Commissione nello Stato membro da cui dipende. 5.   Le richieste relative alla partecipazione di controllori nazionali alle ispezioni della Commissione sono inviate all’autorità competente in tempo utile, di norma almeno due mesi prima della prevista data d’inizio dell’ispezione. 6.   Le spese relative alla partecipazione dei controllori nazionali alle attività ispettive della Commissione sono a carico della Commissione, nel rispetto delle norme comunitarie vigenti in materia.
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