Art. 8

Preparazione delle ispezioni

In vigore dal 26 gen 2010
Preparazione delle ispezioni 1.   Gli ispettori della Commissione svolgono attività preparatorie per garantire l’efficienza, l’accuratezza e la coerenza delle ispezioni. 2.   La Commissione fornisce all’autorità competente i nomi degli ispettori incaricati delle ispezioni e altre informazioni utili. 3.   Per ogni ispezione l’autorità competente nomina un coordinatore che provvede agli adempimenti pratici connessi alle attività di ispezione da eseguire. Entro tre settimane dal ricevimento della notifica dell’ispezione, gli Stati membri comunicano alla Commissione il nome e i dati necessari per contattare il coordinatore.
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