Art. 10
Relazione di ispezione
In vigore dal 26 gen 2010
Relazione di ispezione
1. La Commissione trasmette all’autorità competente una relazione di ispezione entro sei settimane dal completamento di essa.
L’autorità competente riferisce senza indugio ai soggetti aeroportuali agli operatori o alle entità sottoposti a ispezione i risultati di rispettiva competenza.
2. Nella relazione sono esposti gli elementi accertati dagli ispettori, ivi comprese le eventuali carenze individuate. La relazione può contenere raccomandazioni relative a interventi correttivi.
3. Nel valutare le misure attuative del regolamento (CE) n. 300/2008 si applica il seguente sistema di classificazione:
a)
pienamente conforme;
b)
conforme, ma si auspica un miglioramento;
c)
non conforme;
d)
non conforme, con presenza di gravi carenze;
e)
non applicabile;
f)
non confermato.
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