Art. 11

Risposta dell’autorità competente

In vigore dal 26 gen 2010
Risposta dell’autorità competente 1.   Entro tre mesi dalla spedizione della relazione di ispezione, l’autorità competente trasmette per iscritto alla Commissione una risposta alla relazione che: a) tiene conto dei risultati e delle raccomandazioni; b) fornisce un piano di azione, in cui sono indicate le azioni e i tempi previsti per rimediare ad ogni carenza riscontrata. 2.   Qualora sia effettuata un’ispezione di controllo, la risposta dell’autorità competente deve essere presentata entro sei settimane dalla data di invio della relazione di ispezione. 3.   Qualora la relazione d’ispezione non evidenzi carenze, non è richiesta alcuna risposta.
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Risposta dell’autorità competente (Art. 11 Regolamento (UE) 2010/72) — Testo vigente | Portale Normativo