Art. 13

Ispezioni di controllo

In vigore dal 26 gen 2010
Ispezioni di controllo 1.   Dopo aver ricevuto la risposta dell’autorità competente e tutti i chiarimenti eventualmente richiesti, la Commissione può procedere a un’ispezione di controllo. 2.   L’autorità competente è informata con un preavviso di almeno due settimane dell’ispezione di controllo che deve essere effettuata sul suo territorio. 3.   Le ispezioni di controllo riguardano in particolare i settori nei quali sono state riscontrate carenze nel corso della precedente ispezione della Commissione.
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Ispezioni di controllo (Art. 13 Regolamento (UE) 2010/72) — Testo vigente | Portale Normativo