Art. 13
Ispezioni di controllo
In vigore dal 26 gen 2010
Ispezioni di controllo
1. Dopo aver ricevuto la risposta dell’autorità competente e tutti i chiarimenti eventualmente richiesti, la Commissione può procedere a un’ispezione di controllo.
2. L’autorità competente è informata con un preavviso di almeno due settimane dell’ispezione di controllo che deve essere effettuata sul suo territorio.
3. Le ispezioni di controllo riguardano in particolare i settori nei quali sono state riscontrate carenze nel corso della precedente ispezione della Commissione.
Storico versioni
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