Art. 15
Notifica alle autorità competenti delle carenze gravi
In vigore dal 26 gen 2010
Notifica alle autorità competenti delle carenze gravi
1. Le autorità competenti vengono informate se un’ispezione effettuata in un aeroporto situato sul loro territorio evidenzia una carenza grave che è giudicata avere un impatto significativo sul livello generale di sicurezza dell’aviazione nella Comunità. Questa informazione è rapidamente comunicata anche alle autorità competenti di tutti gli altri Stati membri.
2. Le autorità competenti sono prontamente informate anche quando la Commissione dispone di informazioni credibili in merito ad interventi correttivi effettuati, comprese le misure compensative, dalle quali risulti che le carenze notificate a norma del presente articolo non hanno più un impatto significativo sul livello generale di sicurezza dell’aviazione nella Comunità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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