Art. 12
Rettifica di carenze
In vigore dal 26 gen 2010
Rettifica di carenze
1. Le carenze individuate durante le ispezioni devono essere corrette prontamente. Se la rettifica non può aver luogo in tempi rapidi, si attuano misure compensative.
2. L’autorità competente notifica alla Commissione, per iscritto, l’avvenuta rettifica delle carenze. La conferma si basa sulle attività di controllo di conformità effettuate dall’autorità competente.
3. Quando si ritiene che la relazione ispettiva non richieda alcun intervento, l’autorità competente ne è informata.
Storico versioni
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