Art. 4
Esercizio dei poteri della Commissione
In vigore dal 26 gen 2010
Esercizio dei poteri della Commissione
1. Gli Stati membri garantiscono che gli ispettori della Commissione siano posti in grado di esercitare le proprie funzioni di ispezione delle attività di sicurezza dell’aviazione civile svolte dalle autorità competenti a norma del regolamento (CE) n. 300/2008 e da qualunque soggetto aeroportuale, operatore ed entità tenuto a osservare detto regolamento.
2. Gli Stati membri garantiscono che gli ispettori della Commissione abbiano accesso, facendone richiesta, a tutta la documentazione pertinente necessaria per valutare la conformità alle regole comuni.
3. Qualora gli ispettori della Commissione incontrino difficoltà nell’espletamento delle loro funzioni, gli Stati membri interessati assistono la Commissione con ogni strumento di loro competenza, affinché essa possa svolgere pienamente il suo compito.
Storico versioni
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