Art. 2
Definizioni
In vigore dal 26 gen 2010
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
1)
«autorità competente», l’autorità nazionale designata dallo Stato membro, a norma dell’ del regolamento (CE) n. 300/2008;
2)
«ispezione della Commissione», esame effettuato dagli ispettori della Commissione sui controlli di qualità, sulle misure, procedure e installazioni di sicurezza dell’aviazione civile esistenti, per accertare i livelli di conformità al regolamento (CE) n. 300/2008;
3)
«ispettore della Commissione», dipendente della Commissione adeguatamente qualificato, ovvero dipendente dello Stato membro incaricato di svolgere attività di controllo della conformità a livello nazionale a nome dell’autorità competente e scelto per partecipare alle ispezioni della Commissione;
4)
«comitato», comitato istituito dall’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 300/2008;
5)
«carenza», mancata conformità ai requisiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 300/2008;
6)
«auditor nazionale», dipendente dello Stato membro incaricato di svolgere attività di controllo della conformità a livello nazionale a nome dell’autorità competente;
7)
«test», valutazione delle misure di sicurezza dell’aviazione, con la quale è simulata l’intenzione di commettere un atto illecito, allo scopo di verificare l’efficacia nell’attuazione delle misure di sicurezza poste in essere;
8)
«misura compensativa», provvedimento o serie di provvedimenti temporanei intesi a limitare per quanto possibile l’impatto di una carenza riscontrata durante un’ispezione, in attesa che quest’ultima venga integralmente corretta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2010:72:oj#art-2