Art. 3
Cooperazione degli Stati membri
In vigore dal 26 gen 2010
Cooperazione degli Stati membri
1. Fatte salve le competenze della Commissione, gli Stati membri cooperano con la Commissione nell’esecuzione dei propri compiti ispettivi. Tale cooperazione si attiva nel corso delle fasi di preparazione, controllo, relazione.
2. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire che la notifica di un’ispezione sia mantenuta riservata, in modo da non compromettere il procedimento ispettivo.
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