Art. 9
In vigore dal 23 dic 2009
Con effetto dal 1o luglio 2009, il limite inferiore per l’indennità di disoccupazione di cui all’articolo 28 bis, paragrafo 3, secondo comma, del regime applicabile agli altri agenti è fissato a 1 312,02 EUR, il limite superiore a 2 624,05 EUR e la detrazione forfettaria a 1 192,76 EUR.
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