Art. 11
In vigore dal 23 dic 2009
Con effetto dal 1o luglio 2009, il limite inferiore per l’indennità di prima sistemazione di cui all’articolo 94 del regime applicabile agli altri agenti è fissato a:
—
822,88 EUR per l’agente che abbia diritto all’assegno di famiglia,
—
487,86 EUR per l’agente che non abbia diritto a tale assegno.
Storico versioni
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