Art. 8

In vigore dal 23 dic 2009
Con effetto dal 1o luglio 2009, il limite inferiore per l’indennità di prima sistemazione di cui all’articolo 24, paragrafo 3, del regime applicabile agli altri agenti è fissato a: — 1 094,01 EUR per l’agente che abbia diritto all’assegno di famiglia, — 650,50 EUR per l’agente che non abbia diritto a tale assegno.
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