Art. 5
In vigore dal 23 dic 2009
Con effetto dal 1o luglio 2009, l’importo di base dell’assegno di famiglia di cui all’, paragrafo 1, dell’allegato VII dello statuto è fissato a 167,31 EUR.
Con effetto dal 1o luglio 2009, l’importo dell’assegno per figlio a carico di cui all’, paragrafo 1, dell’allegato VII dello statuto è fissato a 365,60 EUR.
Con effetto dal 1o luglio 2009, l’importo dell’indennità scolastica di cui all’, paragrafo 1, dell’allegato VII dello statuto è fissato a 248,06 EUR.
Con effetto dal 1o luglio 2009, l’importo dell’indennità scolastica di cui all’, paragrafo 2, dell’allegato VII dello statuto è fissato a 89,31 EUR.
Con effetto dal 1o luglio 2009, l’importo minimo dell’indennità di dislocazione di cui all’articolo 69 dello statuto e all’, paragrafo 1, secondo comma, dell’allegato VII dello statuto è fissato a 495,89 EUR.
Con effetto dal 14 luglio 2009, l’importo dell’indennità di dislocazione di cui all’articolo 134 del regime applicabile agli altri agenti è fissato a 356,48 EUR.
Storico versioni
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