Art. 6
In vigore dal 23 dic 2009
Con effetto dal 1o gennaio 2010, l’indennità per chilometro di cui all’, paragrafo 2, dell’allegato VII dello statuto è adeguata come segue:
0 EUR/km per il tratto di distanza tra
0 e 200 km,
0,3719 EUR/km per il tratto di distanza tra
201 e 1 000 km,
0,6198 EUR/km per il tratto di distanza tra
1 001 e 2 000 km,
0,3719 EUR/km per il tratto di distanza tra
2 001 e 3 000 km,
0,1238 EUR/km per il tratto di distanza tra
3 001 e 4 000 km,
0,0597 EUR/km per il tratto di distanza tra
4 001 e 10 000 km,
0 EUR/km per la distanza superiore a
10 000 km.
Un importo forfettario supplementare è aggiunto all’indennità chilometrica di cui sopra:
—
185,92 EUR, se la distanza per ferrovia che separa la sede di servizio dal luogo d’origine è compresa tra 725 km e 1 450 km,
—
371,79 EUR, se la distanza per ferrovia che separa la sede di servizio dal luogo d’origine è pari o superiore a 1 450 km.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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