Art. 6

In vigore dal 23 dic 2009
Con effetto dal 1o gennaio 2010, l’indennità per chilometro di cui all’, paragrafo 2, dell’allegato VII dello statuto è adeguata come segue: 0 EUR/km per il tratto di distanza tra 0 e 200 km, 0,3719 EUR/km per il tratto di distanza tra 201 e 1 000 km, 0,6198 EUR/km per il tratto di distanza tra 1 001 e 2 000 km, 0,3719 EUR/km per il tratto di distanza tra 2 001 e 3 000 km, 0,1238 EUR/km per il tratto di distanza tra 3 001 e 4 000 km, 0,0597 EUR/km per il tratto di distanza tra 4 001 e 10 000 km, 0 EUR/km per la distanza superiore a 10 000 km. Un importo forfettario supplementare è aggiunto all’indennità chilometrica di cui sopra: — 185,92 EUR, se la distanza per ferrovia che separa la sede di servizio dal luogo d’origine è compresa tra 725 km e 1 450 km, — 371,79 EUR, se la distanza per ferrovia che separa la sede di servizio dal luogo d’origine è pari o superiore a 1 450 km.
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Art. 6 Regolamento (UE) 2009/1296 — Testo vigente | Portale Normativo