Art. 16
In vigore dal 23 dic 2009
Con effetto dal 1o luglio 2009, ai fini dell’applicazione dell’, paragrafo 1, dell’allegato XIII dello statuto, l’importo dell’indennità forfettaria di cui all’ex articolo 4 bis dell’allegato VII dello statuto in vigore anteriormente al 1o maggio 2004 è fissato a:
—
129,36 EUR al mese per i funzionari inquadrati nei gradi C 4 o C 5,
—
198,33 EUR al mese per i funzionari inquadrati nei gradi C 1, C 2 o C 3.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2009:1296:oj#art-16