Art. 17

In vigore dal 23 dic 2009
Con effetto dal 14 luglio 2009, la tabella degli stipendi base mensili di cui all’articolo 133 del regime applicabile agli altri agenti è sostituita dalla tabella seguente: Grado 1 2 3 4 5 6 7 Stipendi base per lavoro a tempo pieno 1 649,12 1 921,23 2 083,02 2 258,43 2 448,62 2 654,81 2 878,37 Grado 8 9 10 11 12 13 14 Stipendi base per lavoro a tempo pieno 3 120,77 3 383,57 3 668,50 3 977,43 4 312,37 4 675,52 5 069,25 Grado 15 16 17 18 19 Stipendi base per lavoro a tempo pieno 5 496,13 5 958,97 6 460,77 7 004,85 7 594,73
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