Art. 17
In vigore dal 23 dic 2009
Con effetto dal 14 luglio 2009, la tabella degli stipendi base mensili di cui all’articolo 133 del regime applicabile agli altri agenti è sostituita dalla tabella seguente:
Grado
1
2
3
4
5
6
7
Stipendi base per lavoro a tempo pieno
1 649,12
1 921,23
2 083,02
2 258,43
2 448,62
2 654,81
2 878,37
Grado
8
9
10
11
12
13
14
Stipendi base per lavoro a tempo pieno
3 120,77
3 383,57
3 668,50
3 977,43
4 312,37
4 675,52
5 069,25
Grado
15
16
17
18
19
Stipendi base per lavoro a tempo pieno
5 496,13
5 958,97
6 460,77
7 004,85
7 594,73
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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