Art. 7
Controlli ufficiali
In vigore dal 27 nov 2009
Controlli ufficiali
1. Tutti i controlli ufficiali che precedono l'autorizzazione all'immissione in libera pratica nella Comunità e la compilazione del documento comune di entrata sono effettuati entro 15 giorni lavorativi da quando la partita è presentata all'importazione ed è materialmente disponibile per il campionamento presso il punto designato per l'importazione.
2. L'autorità competente del primo punto di ingresso garantisce che i prodotti alimentari destinati all'importazione nella Comunità siano sottoposti a controlli documentali in modo da garantire il rispetto delle prescrizioni di cui all' relative ai risultati del campionamento e delle analisi e al certificato sanitario.
Qualora non accompagnata dai risultati del campionamento e delle analisi e dal certificato sanitario di cui all', paragrafo 1, una partita di prodotti alimentari non può essere introdotta nella Comunità a fini di importazione e va invece rispedita nel paese di origine o distrutta.
3. L'autorità competente del primo punto di ingresso autorizza il trasferimento della partita a un punto designato per l'importazione previo l'espletamento favorevole dei controlli di cui al paragrafo 2. Durante il trasferimento la partita è accompagnata dal certificato in originale.
4. L'autorità competente del punto designato per l'importazione preleva un campione da alcune partite, secondo la frequenza indicata al paragrafo 5 e in conformità a quanto disposto dall'allegato I del regolamento (CE) n. 401/2006, per determinare la contaminazione da aflatossina B1 e da aflatossine totali prima dell'immissione in libera pratica nella Comunità.
5. Il campionamento per le analisi di cui al paragrafo 4 è effettuato:
a)
sul 100 % delle partite di prodotti alimentari provenienti dal Brasile;
b)
su circa il 20 % delle partite di prodotti alimentari provenienti dalla Cina;
c)
su circa il 20 % delle partite di prodotti alimentari provenienti dall'Egitto;
d)
su circa il 50 % delle partite di prodotti alimentari provenienti dall'Iran;
e)
su circa il 10 % delle partite di ciascuna categoria di nocciole e prodotti derivati provenienti dalla Turchia di cui all', paragrafo 1, lettera e), punto ii) e punti da iv) a viii), su circa il 20 % delle partite di ciascuna categoria di fichi secchi e prodotti derivati provenienti dalla Turchia di cui all', paragrafo 1, lettera e), punto i) e punti da iv) a vii), nonché su circa il 50 % delle partite di ciascuna categoria di pistacchi e prodotti derivati provenienti dalla Turchia di cui all', paragrafo 1, lettera e), punti da iii) a vii);
f)
a caso sulle partite di prodotti alimentari provenienti dagli Stati Uniti d'America di cui all', paragrafo 1, lettera f);
g)
su ciascuna partita di prodotti alimentari provenienti dagli Stati Uniti d'America di cui all', paragrafo 1, lettera g).
6. Al termine dei controlli da esse espletati, le autorità competenti:
a)
compilano la sezione pertinente della parte II del documento comune di entrata (DCE);
b)
allegano i risultati del campionamento e delle analisi;
c)
timbrano e firmano l'originale del DCE;
d)
fanno e conservano una copia del DCE firmato e timbrato.
Per la compilazione del DCE in applicazione del presente regolamento, l'autorità competente tiene conto delle note esplicative di cui all'allegato II.
7. Durante il trasferimento e fino all'immissione in libera pratica la partita è accompagnata dal DCE in originale.
8. L'immissione in libera pratica delle partite è subordinata alla presentazione alle autorità doganali, da parte dell'operatore del settore alimentare o del suo rappresentante, di un documento comune di entrata o del suo equivalente elettronico debitamente compilato dall'autorità competente una volta che siano stati espletati tutti i controlli ufficiali e siano noti i risultati favorevoli dei controlli materiali, ove questi ultimi siano richiesti.
9. Gli Stati membri presentano ogni tre mesi alla Commissione una relazione contenente tutti i risultati analitici dei controlli ufficiali effettuati sulle partite dei prodotti alimentari. Le relazioni sono presentate nel corso del mese successivo a ciascun trimestre.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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