Art. 1

Campo di applicazione

In vigore dal 27 nov 2009
Campo di applicazione 1.   Il presente regolamento si applica alle importazioni dei seguenti prodotti alimentari e dei prodotti trasformati e composti che li contengono: a) i seguenti prodotti alimentari originari del Brasile o da esso provenienti: i) noci del Brasile con guscio di cui al codice NC 0801 21 00 ; ii) miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di cui al codice NC 0813 50 e contenenti noci del Brasile in guscio; b) i seguenti prodotti alimentari originari della Cina o da essa provenienti: i) arachidi di cui al codice NC 1202 10 90 o 1202 20 00 ; ii) arachidi di cui al codice NC 2008 11 91 (in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg) o 2008 11 98 (in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore a 1 kg); iii) arachidi tostate di cui al codice NC 2008 11 91 (in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg) o 2008 11 96 (in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore a 1 kg); c) i seguenti prodotti alimentari originari dell'Egitto o da esso provenienti: i) arachidi di cui al codice NC 1202 10 90 o 1202 20 00 ; ii) arachidi di cui al codice NC 2008 11 91 (in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg) o 2008 11 98 (in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg); iii) arachidi tostate di cui al codice NC 2008 11 91 (in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg) o 2008 11 96 (in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore a 1 kg); d) i seguenti prodotti alimentari originari dell'Iran o da esso provenienti: i) pistacchi di cui al codice NC 0802 50 00 ; ii) pistacchi tostati di cui ai codici NC 2008 19 13 (in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg) e 2008 19 93 (in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore a 1 kg); e) i seguenti prodotti alimentari originari della Turchia o da essa provenienti: i) fichi secchi di cui al codice NC 0804 20 90 ; ii) nocciole (Corylus spp.) con guscio o sgusciate di cui al codice NC 0802 21 00 o 0802 22 00 ; iii) pistacchi di cui al codice NC 0802 50 00 ; iv) miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di cui al codice NC 0813 50 e contenenti fichi, nocciole o pistacchi; v) pasta di fichi, pasta di pistacchi e pasta di nocciole di cui ai codici NC 1106 30 90 , 2007 10 o 2007 99 ; vi) nocciole, fichi e pistacchi, preparati o conservati, compresi i miscugli di cui al codice NC 2008 19 . vii) farine, semolini e polveri di nocciole, fichi e pistacchi di cui al codice NC 1106 30 90 ; viii) nocciole tagliate in pezzi o a fette e spezzate di cui ai codici NC 0802 22 00 e 2008 19 ; f) i seguenti prodotti alimentari originari degli Stati Uniti d'America o da essi provenienti, rientranti nel piano di campionamento volontario per la ricerca delle aflatossine (Voluntary Aflatoxin Sampling Plan) posto in essere dall'Almond Board of California nel maggio 2006: i) mandorle con guscio o sgusciate di cui al codice NC 0802 11 o 0802 12 ; ii) mandorle tostate di cui ai codici NC 2008 19 13 (in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg) e 2008 19 93 (in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore a 1 kg); iii) miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di cui al codice NC 0813 50 e contenenti mandorle; g) i seguenti prodotti alimentari importati dagli Stati Uniti d'America, non rientranti nel piano di campionamento volontario per la ricerca delle aflatossine: i) mandorle con guscio o sgusciate di cui al codice NC 0802 11 o 0802 12 ; ii) mandorle tostate di cui ai codici NC 2008 19 13 (in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg) e 2008 19 93 (in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore a 1 kg); iii) miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di cui al codice NC 0813 50 e contenenti mandorle. 2.   Il paragrafo 1 non si applica alle partite di prodotti alimentari il cui peso lordo non superi i 20 kg, né ai prodotti alimentari trasformati o composti contenenti i prodotti alimentari di cui al paragrafo 1, lettere da b) a g), in percentuale inferiore al 20 %.
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Campo di applicazione (Art. 1 Regolamento (UE) 2009/1152) — Testo vigente | Portale Normativo