Art. 1
Campo di applicazione
In vigore dal 27 nov 2009
Campo di applicazione
1. Il presente regolamento si applica alle importazioni dei seguenti prodotti alimentari e dei prodotti trasformati e composti che li contengono:
a)
i seguenti prodotti alimentari originari del Brasile o da esso provenienti:
i)
noci del Brasile con guscio di cui al codice NC 0801 21 00 ;
ii)
miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di cui al codice NC 0813 50 e contenenti noci del Brasile in guscio;
b)
i seguenti prodotti alimentari originari della Cina o da essa provenienti:
i)
arachidi di cui al codice NC 1202 10 90 o 1202 20 00 ;
ii)
arachidi di cui al codice NC 2008 11 91 (in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg) o 2008 11 98 (in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore a 1 kg);
iii)
arachidi tostate di cui al codice NC 2008 11 91 (in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg) o 2008 11 96 (in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore a 1 kg);
c)
i seguenti prodotti alimentari originari dell'Egitto o da esso provenienti:
i)
arachidi di cui al codice NC 1202 10 90 o 1202 20 00 ;
ii)
arachidi di cui al codice NC 2008 11 91 (in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg) o 2008 11 98 (in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg);
iii)
arachidi tostate di cui al codice NC 2008 11 91 (in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg) o 2008 11 96 (in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore a 1 kg);
d)
i seguenti prodotti alimentari originari dell'Iran o da esso provenienti:
i)
pistacchi di cui al codice NC 0802 50 00 ;
ii)
pistacchi tostati di cui ai codici NC 2008 19 13 (in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg) e 2008 19 93 (in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore a 1 kg);
e)
i seguenti prodotti alimentari originari della Turchia o da essa provenienti:
i)
fichi secchi di cui al codice NC 0804 20 90 ;
ii)
nocciole (Corylus spp.) con guscio o sgusciate di cui al codice NC 0802 21 00 o 0802 22 00 ;
iii)
pistacchi di cui al codice NC 0802 50 00 ;
iv)
miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di cui al codice NC 0813 50 e contenenti fichi, nocciole o pistacchi;
v)
pasta di fichi, pasta di pistacchi e pasta di nocciole di cui ai codici NC 1106 30 90 , 2007 10 o 2007 99 ;
vi)
nocciole, fichi e pistacchi, preparati o conservati, compresi i miscugli di cui al codice NC 2008 19 .
vii)
farine, semolini e polveri di nocciole, fichi e pistacchi di cui al codice NC 1106 30 90 ;
viii)
nocciole tagliate in pezzi o a fette e spezzate di cui ai codici NC 0802 22 00 e 2008 19 ;
f)
i seguenti prodotti alimentari originari degli Stati Uniti d'America o da essi provenienti, rientranti nel piano di campionamento volontario per la ricerca delle aflatossine (Voluntary Aflatoxin Sampling Plan) posto in essere dall'Almond Board of California nel maggio 2006:
i)
mandorle con guscio o sgusciate di cui al codice NC 0802 11 o 0802 12 ;
ii)
mandorle tostate di cui ai codici NC 2008 19 13 (in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg) e 2008 19 93 (in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore a 1 kg);
iii)
miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di cui al codice NC 0813 50 e contenenti mandorle;
g)
i seguenti prodotti alimentari importati dagli Stati Uniti d'America, non rientranti nel piano di campionamento volontario per la ricerca delle aflatossine:
i)
mandorle con guscio o sgusciate di cui al codice NC 0802 11 o 0802 12 ;
ii)
mandorle tostate di cui ai codici NC 2008 19 13 (in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg) e 2008 19 93 (in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore a 1 kg);
iii)
miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di cui al codice NC 0813 50 e contenenti mandorle.
2. Il paragrafo 1 non si applica alle partite di prodotti alimentari il cui peso lordo non superi i 20 kg, né ai prodotti alimentari trasformati o composti contenenti i prodotti alimentari di cui al paragrafo 1, lettere da b) a g), in percentuale inferiore al 20 %.
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