Art. 2
Definizioni
In vigore dal 27 nov 2009
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui agli del regolamento (CE) n. 178/2002 e all' del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).
Si applicano inoltre le seguenti definizioni:
a)
per «punto designato per l'importazione» si intende qualsiasi punto designato dall'autorità competente, attraverso il quale è consentito importare nella Comunità i prodotti alimentari di cui all';
b)
per «primo punto di ingresso» si intende il punto del primo ingresso fisico di una partita nella Comunità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:2009:1152:oj#art-2