Art. 4

Certificato sanitario e risultati del campionamento e delle analisi

In vigore dal 27 nov 2009
Certificato sanitario e risultati del campionamento e delle analisi 1.   I prodotti alimentari presentati all'importazione nella Comunità sono accompagnati dai risultati del campionamento e delle analisi, nonché da un certificato sanitario conforme al modello di cui all'allegato I, compilato, firmato e verificato da un rappresentante autorizzato: a) del Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), per i prodotti alimentari provenienti dal Brasile; b) dell'Amministrazione statale per l'ispezione delle importazioni/esportazioni e per la quarantena della Repubblica popolare cinese, per i prodotti alimentari provenienti dalla Cina; c) del ministero egiziano dell'Agricoltura, per i prodotti alimentari provenienti dall'Egitto; d) del ministero iraniano della Sanità, per i prodotti alimentari provenienti dall'Iran; e) della direzione generale per la tutela e il controllo del ministero dell'Agricoltura e degli affari rurali della Repubblica di Turchia, per i prodotti alimentari provenienti dalla Turchia; f) del dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti (USDA), per i prodotti alimentari provenienti dagli Stati Uniti d'America. 2.   I certificati sanitari sono redatti in una lingua ufficiale del paese esportatore e in una lingua ufficiale dello Stato membro importatore. Le autorità competenti interessate possono decidere il ricorso a una qualsiasi altra lingua che i funzionari preposti alla certificazione o i funzionari che effettuano i controlli ufficiali siano in grado di comprendere. 3.   Il certificato sanitario di cui al paragrafo 1 è valido per l'importazione di prodotti alimentari nella Comunità unicamente entro quattro mesi dalla data del suo rilascio. 4.   Il campionamento e le analisi di cui al paragrafo 1 devono essere effettuati conformemente al regolamento (CE) n. 401/2006 della Commissione (6), o secondo metodi equivalenti. 5.   Ogni partita dei prodotti alimentari è contrassegnata da un codice corrispondente a quello riportato sui risultati del campionamento e delle analisi, nonché sul certificato sanitario di cui al paragrafo 1. Ciascun singolo sacchetto (o altro tipo di confezione) della partita è contrassegnato da tale codice. 6.   In deroga ai paragrafi da 1 a 5, le partite dei prodotti alimentari di cui all', paragrafo 1, lettera g), possono essere importate nella Comunità senza essere accompagnate dai risultati del campionamento e delle analisi e dal certificato sanitario.
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