Art. 4
Certificato sanitario e risultati del campionamento e delle analisi
In vigore dal 27 nov 2009
Certificato sanitario e risultati del campionamento e delle analisi
1. I prodotti alimentari presentati all'importazione nella Comunità sono accompagnati dai risultati del campionamento e delle analisi, nonché da un certificato sanitario conforme al modello di cui all'allegato I, compilato, firmato e verificato da un rappresentante autorizzato:
a)
del Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), per i prodotti alimentari provenienti dal Brasile;
b)
dell'Amministrazione statale per l'ispezione delle importazioni/esportazioni e per la quarantena della Repubblica popolare cinese, per i prodotti alimentari provenienti dalla Cina;
c)
del ministero egiziano dell'Agricoltura, per i prodotti alimentari provenienti dall'Egitto;
d)
del ministero iraniano della Sanità, per i prodotti alimentari provenienti dall'Iran;
e)
della direzione generale per la tutela e il controllo del ministero dell'Agricoltura e degli affari rurali della Repubblica di Turchia, per i prodotti alimentari provenienti dalla Turchia;
f)
del dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti (USDA), per i prodotti alimentari provenienti dagli Stati Uniti d'America.
2. I certificati sanitari sono redatti in una lingua ufficiale del paese esportatore e in una lingua ufficiale dello Stato membro importatore.
Le autorità competenti interessate possono decidere il ricorso a una qualsiasi altra lingua che i funzionari preposti alla certificazione o i funzionari che effettuano i controlli ufficiali siano in grado di comprendere.
3. Il certificato sanitario di cui al paragrafo 1 è valido per l'importazione di prodotti alimentari nella Comunità unicamente entro quattro mesi dalla data del suo rilascio.
4. Il campionamento e le analisi di cui al paragrafo 1 devono essere effettuati conformemente al regolamento (CE) n. 401/2006 della Commissione (6), o secondo metodi equivalenti.
5. Ogni partita dei prodotti alimentari è contrassegnata da un codice corrispondente a quello riportato sui risultati del campionamento e delle analisi, nonché sul certificato sanitario di cui al paragrafo 1. Ciascun singolo sacchetto (o altro tipo di confezione) della partita è contrassegnato da tale codice.
6. In deroga ai paragrafi da 1 a 5, le partite dei prodotti alimentari di cui all', paragrafo 1, lettera g), possono essere importate nella Comunità senza essere accompagnate dai risultati del campionamento e delle analisi e dal certificato sanitario.
Storico versioni
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