Art. 5

Notifica preventiva delle partite

In vigore dal 27 nov 2009
Notifica preventiva delle partite Gli operatori del settore alimentare o i loro rappresentanti notificano preventivamente la data e l'ora previste dell'arrivo fisico della partita presso il primo punto di ingresso nonché la natura della partita. A tal fine essi compilano la parte I del documento comune di entrata (DCE) di cui all', lettera a), del regolamento (CE) n. 669/2009 e lo trasmettono all'autorità competente del primo punto di ingresso almeno un giorno lavorativo prima dell'arrivo fisico della partita. Per la compilazione del DCE in applicazione del presente regolamento gli operatori del settore alimentare tengono conto delle note esplicative di cui all'allegato II.
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