Art. 8

Frazionamento delle partite

In vigore dal 27 nov 2009
Frazionamento delle partite Non è ammesso il frazionamento delle partite fino a quando non siano stati espletati tutti i controlli ufficiali e le autorità competenti non abbiano integralmente compilato il DCE, secondo quanto disposto dall'. In caso di successivo frazionamento della partita, ciascuna frazione della partita è accompagnata da una copia autenticata del documento comune di entrata fino all'immissione in libera pratica.
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Frazionamento delle partite (Art. 8 Regolamento (UE) 2009/1152) — Testo vigente | Portale Normativo