Art. 5
In vigore dal 3 nov 2009
La data di liquidazione, a norma dell’, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000, dei contributi rettificati in conformità del presente regolamento, è al più tardi l’ultimo giorno del secondo mese successivo all’entrata in vigore del presente regolamento.
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