Art. 2

In vigore dal 3 nov 2009
Il testo dell’ del regolamento (CE) n. 1775/2004 è sostituito dal seguente: « Gli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero per la campagna di commercializzazione 2003-2004 sono fissati a: a) 12,638 EUR per tonnellata di zucchero bianco, quale contributo alla produzione di base per lo zucchero A e lo zucchero B; b) 171,679 EUR per tonnellata di zucchero bianco, quale contributo B per lo zucchero B; c) 5,330 EUR per tonnellata di sostanza secca, quale contributo alla produzione di base per l’isoglucosio A e l’isoglucosio B; d) 73,310 EUR per tonnellata di sostanza secca, quale contributo B per l’isoglucosio B; e) 12,638 EUR per tonnellata di sostanza secca equivalente zucchero/isoglucosio, quale contributo alla produzione di base per lo sciroppo di inulina A e per lo sciroppo di inulina B; f) 171,679 EUR per tonnellata di sostanza secca equivalente zucchero/isoglucosio, quale contributo B per lo sciroppo di inulina B.»
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