Art. 1
In vigore dal 3 nov 2009
Il testo dell’ del regolamento (CE) n. 1762/2003 è sostituito dal seguente:
«
Gli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero per la campagna di commercializzazione 2002-2003 sono fissati a:
a)
12,638 EUR per tonnellata di zucchero bianco, quale contributo alla produzione di base per lo zucchero A e lo zucchero B;
b)
126,113 EUR per tonnellata di zucchero bianco, quale contributo B per lo zucchero B;
c)
5,330 EUR per tonnellata di sostanza secca, quale contributo alla produzione di base per l’isoglucosio A e l’isoglucosio B;
d)
55,082 EUR per tonnellata di sostanza secca, quale contributo B per l’isoglucosio B;
e)
12,638 EUR per tonnellata di sostanza secca equivalente zucchero/isoglucosio, quale contributo alla produzione di base per lo sciroppo di inulina A e per lo sciroppo di inulina B;
f)
126,113 EUR per tonnellata di sostanza secca equivalente zucchero/isoglucosio, quale contributo B per lo sciroppo di inulina B.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2009:1193:oj#art-1