Art. 1

In vigore dal 3 nov 2009
Il testo dell’ del regolamento (CE) n. 1762/2003 è sostituito dal seguente: « Gli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero per la campagna di commercializzazione 2002-2003 sono fissati a: a) 12,638 EUR per tonnellata di zucchero bianco, quale contributo alla produzione di base per lo zucchero A e lo zucchero B; b) 126,113 EUR per tonnellata di zucchero bianco, quale contributo B per lo zucchero B; c) 5,330 EUR per tonnellata di sostanza secca, quale contributo alla produzione di base per l’isoglucosio A e l’isoglucosio B; d) 55,082 EUR per tonnellata di sostanza secca, quale contributo B per l’isoglucosio B; e) 12,638 EUR per tonnellata di sostanza secca equivalente zucchero/isoglucosio, quale contributo alla produzione di base per lo sciroppo di inulina A e per lo sciroppo di inulina B; f) 126,113 EUR per tonnellata di sostanza secca equivalente zucchero/isoglucosio, quale contributo B per lo sciroppo di inulina B.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2009:1193:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Regolamento (UE) 2009/1193 — Testo vigente | Portale Normativo