Art. 4
In vigore dal 3 nov 2009
Il testo dell’ del regolamento (CE) n. 164/2007 è sostituito dal seguente:
«
Gli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero per la campagna di commercializzazione 2005-2006 sono fissati a:
a)
6,133 EUR per tonnellata di zucchero bianco, quale contributo alla produzione di base per lo zucchero A e lo zucchero B;
b)
2,726 EUR per tonnellata di sostanza secca, quale contributo alla produzione di base per l’isoglucosio A e l’isoglucosio B;
c)
6,133 EUR per tonnellata di sostanza secca equivalente zucchero/isoglucosio, quale contributo alla produzione di base per lo sciroppo di inulina A e per lo sciroppo di inulina B.»
Storico versioni
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