Art. 4

In vigore dal 3 nov 2009
Il testo dell’ del regolamento (CE) n. 164/2007 è sostituito dal seguente: « Gli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero per la campagna di commercializzazione 2005-2006 sono fissati a: a) 6,133 EUR per tonnellata di zucchero bianco, quale contributo alla produzione di base per lo zucchero A e lo zucchero B; b) 2,726 EUR per tonnellata di sostanza secca, quale contributo alla produzione di base per l’isoglucosio A e l’isoglucosio B; c) 6,133 EUR per tonnellata di sostanza secca equivalente zucchero/isoglucosio, quale contributo alla produzione di base per lo sciroppo di inulina A e per lo sciroppo di inulina B.»
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