Art. 3
In vigore dal 3 nov 2009
Il testo degli del regolamento (CE) n. 1686/2005 è sostituito dal seguente:
«
Gli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero per la campagna di commercializzazione 2004-2005 sono fissati a:
a)
12,638 EUR per tonnellata di zucchero bianco, quale contributo alla produzione di base per lo zucchero A e lo zucchero B;
b)
236,963 EUR per tonnellata di zucchero bianco, quale contributo B per lo zucchero B;
c)
5,330 EUR per tonnellata di sostanza secca, quale contributo alla produzione di base per l’isoglucosio A e l’isoglucosio B;
d)
99,424 EUR per tonnellata di sostanza secca, quale contributo B per l’isoglucosio B;
e)
12,638 EUR per tonnellata di sostanza secca equivalente zucchero/isoglucosio, quale contributo alla produzione di base per lo sciroppo di inulina A e per lo sciroppo di inulina B;
f)
236,963 EUR per tonnellata di sostanza secca equivalente zucchero/isoglucosio, quale contributo B per lo sciroppo di inulina B.
Per la campagna di commercializzazione 2004-2005, il coefficiente previsto all’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001 è fissato a 0,25466 per la Repubblica ceca, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia e a 0,14911 per gli altri Stati membri.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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