Art. 7
Rifiuto del rilascio e ritiro della licenza comunitaria e dell’attestato di conducente
In vigore dal 21 ott 2009
Rifiuto del rilascio e ritiro della licenza comunitaria e dell’attestato di conducente
1. Qualora le condizioni di cui all’, paragrafo 1, o all’, paragrafo 1, non siano soddisfatte, le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento rifiutano, con decisione motivata, il rilascio o il rinnovo della licenza comunitaria o il rilascio dell’attestato di conducente.
2. Le autorità competenti ritirano la licenza comunitaria o l’attestato di conducente qualora il titolare:
a)
non soddisfi più le condizioni fissate dall’, paragrafo 1, o dall’, paragrafo 1; o
b)
abbia fornito informazioni inesatte in relazione a una richiesta di rilascio della licenza comunitaria o dell’attestato di conducente.
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