Art. 5
Attestato di conducente
In vigore dal 21 ott 2009
Attestato di conducente
1. L’attestato di conducente è rilasciato da uno Stato membro a norma del presente regolamento a tutti i trasportatori che:
a)
siano titolari di una licenza comunitaria; e
b)
assumano legalmente in detto Stato membro un conducente che non sia cittadino di uno Stato membro né soggiornante di lungo periodo ai sensi della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (13), o facciano legittimamente ricorso a un conducente che non sia cittadino di uno Stato membro né soggiornante di lungo periodo ai sensi di tale direttiva, messo a loro disposizione nel rispetto delle condizioni di lavoro e di formazione professionale dei conducenti stabilite nello stesso Stato membro:
i)
da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative; e, se del caso,
ii)
da contratti collettivi, secondo le norme applicabili in detto Stato membro.
2. L’attestato di conducente è rilasciato dalle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento del trasportatore, su richiesta del titolare della licenza comunitaria, per ciascun conducente che non sia cittadino di uno Stato membro né soggiornante di lungo periodo ai sensi della direttiva 2003/109/CE legalmente assunto o per ciascun conducente che non sia cittadino di uno Stato membro né soggiornante di lungo periodo ai sensi della stessa direttiva e messo legittimamente a disposizione del trasportatore. L’attestato di conducente è nominativo e certifica che il conducente è assunto alle condizioni di cui al paragrafo 1.
3. L’attestato di conducente deve corrispondere al modello di cui all’allegato III. Esso contiene almeno due degli elementi di sicurezza elencati nell’allegato I.
4. La Commissione adegua al progresso tecnico l’allegato III. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 2.
5. L’attestato di conducente reca il sigillo dell’autorità di rilascio nonché una firma e un numero di serie. Il numero di serie dell’attestato di conducente può essere inserito nel registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada nella sezione riservata ai dati relativi al trasportatore che, a sua volta, lo mette a disposizione del conducente nominativamente identificato nell’attestato.
6. L’attestato di conducente è di proprietà del trasportatore, che lo mette a disposizione del conducente nominativamente identificato nell’attestato quando questi guida un veicolo che effettua trasporti in virtù di una licenza comunitaria rilasciata al trasportatore stesso. Una copia certificata conforme dell’attestato di conducente rilasciata dalle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento del trasportatore è conservata nei locali del trasportatore. L’attestato di conducente deve essere esibito a richiesta degli agenti preposti al controllo.
7. L’attestato di conducente è rilasciato per un periodo stabilito dallo Stato membro che lo rilascia e per un massimo di cinque anni. Gli attestati di conducente rilasciati prima della data di applicazione del presente regolamento rimangono validi fino alla loro data di scadenza.
L’attestato di conducente resta valido solo fintantoché sussistono le condizioni in base alle quali è stato rilasciato. Gli Stati membri provvedono affinché esso sia immediatamente restituito dal trasportatore alle autorità di rilascio se tali condizioni vengono meno.
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