Art. 6

Verifica delle condizioni

In vigore dal 21 ott 2009
Verifica delle condizioni 1.   Al momento della presentazione di una richiesta di licenza comunitaria o di una richiesta di rinnovo della licenza comunitaria ai sensi dell’, paragrafo 2, le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento verificano se il trasportatore soddisfi o continui a soddisfare le condizioni di cui all’, paragrafo 1. 2.   Le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento verificano regolarmente, effettuando ogni anno controlli riguardanti almeno il 20 % degli attestati di conducente validi rilasciati in tale Stato membro, se continuino a sussistere le condizioni di cui all’, paragrafo 1, in base alle quali è stato rilasciato l’attestato di conducente.
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