Art. 4

Licenza comunitaria

In vigore dal 21 ott 2009
Licenza comunitaria 1.   La licenza comunitaria è rilasciata da uno Stato membro, in conformità del presente regolamento, a qualsiasi trasportatore di merci su strada per conto terzi che: a) sia stabilito in tale Stato membro in conformità della legislazione comunitaria e della legislazione nazionale di tale Stato membro; e b) sia abilitato nello Stato membro di stabilimento, in conformità della legislazione comunitaria e della legislazione nazionale di tale Stato membro in materia di accesso alla professione di trasportatore di merci su strada, ad effettuare trasporti internazionali di merci su strada. 2.   La licenza comunitaria è rilasciata dalle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento per una durata massima rinnovabile di dieci anni. Le licenze comunitarie e le copie certificate conformi rilasciate prima della data di applicazione del presente regolamento rimangono valide fino alla loro data di scadenza. La Commissione adegua al progresso tecnico il periodo di validità della licenza comunitaria, segnatamente per quanto riguarda i registri elettronici nazionali delle imprese di trasporto su strada previsti all’ del regolamento (CE) n. 1071/2009. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 2. 3.   Lo Stato membro di stabilimento rilascia al titolare l’originale della licenza comunitaria, che è conservato dal trasportatore, nonché un numero di copie certificate conformi corrispondente al numero dei veicoli di cui il titolare della licenza comunitaria dispone a titolo di piena proprietà o ad altro titolo, in particolare in virtù di un contratto di vendita a rate, di un contratto di noleggio o di un contratto di leasing. 4.   La licenza comunitaria e le copie certificate devono essere conformi al modello figurante nell’allegato II. Tale allegato ne stabilisce inoltre le condizioni di impiego. Esse contengono almeno due degli elementi di sicurezza elencati nell’allegato I. La Commissione adegua al progresso tecnico gli allegati I e II. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 2. 5.   La licenza comunitaria e le relative copie certificate conformi recano il sigillo dell’autorità di rilascio nonché una firma e un numero di serie. Il numero di serie della licenza comunitaria e delle copie certificate conformi è inserito nel registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada nella sezione riservata ai dati relativi al trasportatore. 6.   La licenza comunitaria è rilasciata a nome del trasportatore e non è cedibile. Una copia certificata conforme della licenza comunitaria deve trovarsi a bordo di ciascun veicolo del trasportatore ed essere esibita a richiesta degli agenti preposti al controllo. Nel caso di un complesso di veicoli accoppiati, la copia certificata conforme accompagna il veicolo a motore e si riferisce al complesso di veicoli accoppiati anche nel caso in cui il rimorchio o il semirimorchio non siano immatricolati o ammessi alla circolazione a nome del titolare della licenza stessa ovvero siano immatricolati o ammessi alla circolazione in un altro Stato.
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