Art. 2

Definizioni

In vigore dal 21 ott 2009
Definizioni Ai fini del presente regolamento s’intende per: 1) «veicolo»: un veicolo a motore immatricolato in uno Stato membro o un complesso di veicoli accoppiati di cui almeno il veicolo a motore sia immatricolato in uno Stato membro, adibiti esclusivamente al trasporto di merci; 2) «trasporti internazionali»: a) gli spostamenti dei veicoli a carico i cui punti di partenza e d’arrivo siano situati in due Stati membri diversi, con o senza transito in uno o più Stati membri o paesi terzi; b) gli spostamenti dei veicoli a carico da uno Stato membro verso un paese terzo e viceversa, con o senza transito in uno o più Stati membri o paesi terzi; c) gli spostamenti dei veicoli a carico tra paesi terzi, con transito nel territorio di uno o più Stati membri; o d) gli spostamenti a vuoto relativi ai trasporti di cui alle lettere a), b) e c); 3) «Stato membro ospitante»: lo Stato membro nel quale un trasportatore svolge la sua attività diverso dallo Stato membro di stabilimento del trasportatore; 4) «trasportatore non residente»: un’impresa di trasporto di merci su strada che svolge la sua attività in uno Stato membro ospitante; 5) «conducente»: chiunque sia addetto alla guida del veicolo, anche per un breve periodo, o che si trovi a bordo di un veicolo nell’ambito delle sue mansioni per essere disponibile, all’occorrenza, alla guida; 6) «trasporti di cabotaggio»: trasporti nazionali di merci effettuati per conto terzi, a titolo temporaneo, in uno Stato membro ospitante, in conformità del presente regolamento; 7) «infrazione grave della normativa comunitaria in materia di trasporti su strada»: un’infrazione che può portare alla perdita dell’onorabilità ai sensi dell’, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1071/2009 e/o al ritiro temporaneo o permanente di una licenza comunitaria.
Storico versioni

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