Art. 2
Definizioni
In vigore dal 21 ott 2009
Definizioni
Ai fini del presente regolamento s’intende per:
1)
«veicolo»: un veicolo a motore immatricolato in uno Stato membro o un complesso di veicoli accoppiati di cui almeno il veicolo a motore sia immatricolato in uno Stato membro, adibiti esclusivamente al trasporto di merci;
2)
«trasporti internazionali»:
a)
gli spostamenti dei veicoli a carico i cui punti di partenza e d’arrivo siano situati in due Stati membri diversi, con o senza transito in uno o più Stati membri o paesi terzi;
b)
gli spostamenti dei veicoli a carico da uno Stato membro verso un paese terzo e viceversa, con o senza transito in uno o più Stati membri o paesi terzi;
c)
gli spostamenti dei veicoli a carico tra paesi terzi, con transito nel territorio di uno o più Stati membri; o
d)
gli spostamenti a vuoto relativi ai trasporti di cui alle lettere a), b) e c);
3)
«Stato membro ospitante»: lo Stato membro nel quale un trasportatore svolge la sua attività diverso dallo Stato membro di stabilimento del trasportatore;
4)
«trasportatore non residente»: un’impresa di trasporto di merci su strada che svolge la sua attività in uno Stato membro ospitante;
5)
«conducente»: chiunque sia addetto alla guida del veicolo, anche per un breve periodo, o che si trovi a bordo di un veicolo nell’ambito delle sue mansioni per essere disponibile, all’occorrenza, alla guida;
6)
«trasporti di cabotaggio»: trasporti nazionali di merci effettuati per conto terzi, a titolo temporaneo, in uno Stato membro ospitante, in conformità del presente regolamento;
7)
«infrazione grave della normativa comunitaria in materia di trasporti su strada»: un’infrazione che può portare alla perdita dell’onorabilità ai sensi dell’, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1071/2009 e/o al ritiro temporaneo o permanente di una licenza comunitaria.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:2009:1072:oj#art-2