Art. 1

Ambito di applicazione

In vigore dal 21 ott 2009
Ambito di applicazione 1.   Il presente regolamento si applica ai trasporti internazionali di merci su strada per conto terzi per i percorsi effettuati nel territorio della Comunità. 2.   Nel caso di un trasporto da uno Stato membro verso un paese terzo e viceversa, il presente regolamento si applica alla parte di percorso effettuato sul territorio di qualsiasi Stato membro attraversato in transito. Esso non si applica alla parte di percorso effettuato sul territorio dello Stato membro di carico o di scarico fintanto che non sia stato concluso il necessario accordo tra la Comunità e il paese terzo interessato. 3.   In attesa che siano conclusi gli accordi di cui al paragrafo 2, il presente regolamento lascia impregiudicate: a) le disposizioni relative ai trasporti da uno Stato membro verso un paese terzo e viceversa che figurano in accordi bilaterali conclusi tra Stati membri e i paesi terzi interessati; b) le disposizioni relative ai trasporti da uno Stato membro verso un paese terzo e viceversa che figurano in accordi bilaterali conclusi tra Stati membri e che consentono, per mezzo di autorizzazioni bilaterali o in regime di liberalizzazione, che trasportatori non stabiliti in uno Stato membro vi effettuino operazioni di carico e scarico. 4.   Il presente regolamento si applica ai trasporti nazionali di merci su strada effettuati a titolo temporaneo da un trasportatore non residente conformemente alle disposizioni del capo III. 5.   I seguenti tipi di trasporto e gli spostamenti a vuoto relativi a tali trasporti non richiedono una licenza comunitaria e sono esentati da ogni autorizzazione di trasporto: a) trasporti postali effettuati nell’ambito di un regime di servizio universale; b) trasporti di veicoli danneggiati o da riparare; c) trasporti di merci con autoveicoli la cui massa massima a carico ammissibile, compresa quella dei rimorchi, non superi le 3,5 tonnellate; d) trasporti di merci con autoveicoli purché siano soddisfatte le condizioni seguenti: i) le merci trasportate sono di proprietà dell’impresa o sono state da essa vendute, acquistate, date o prese in affitto, prodotte, estratte, trasformate o riparate; ii) lo spostamento serve a far affluire le merci all’impresa o a spedirle dall’impresa stessa oppure a spostarle all’interno dell’impresa o, per esigenze aziendali, all’esterno dell’impresa stessa; iii) gli autoveicoli adibiti a tale trasporto sono guidati da personale alle dipendenze o a disposizione dell’impresa in base a un’obbligazione contrattuale; iv) i veicoli che trasportano le merci sono di proprietà dell’impresa o sono stati da questa acquistati a credito o noleggiati, a condizione che in quest’ultimo caso soddisfino le condizioni previste dalla direttiva 2006/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativa all’utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada (12); e v) tale trasporto costituisce soltanto un’attività accessoria nell’ambito dell’insieme delle attività dell’impresa; e) trasporti di medicinali, apparecchi e attrezzature mediche, nonché altri articoli necessari per cure mediche urgenti, in particolare a seguito di calamità naturali. La lettera d), punto iv), del primo comma non si applica in caso di utilizzazione di un veicolo sostitutivo durante un guasto di breve durata del veicolo usato normalmente. 6.   Le disposizioni di cui al paragrafo 5 non modificano le condizioni alle quali ogni Stato membro subordina l’autorizzazione dei suoi cittadini a svolgere le attività di cui a tale paragrafo.
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