Art. 9
Norme applicabili ai trasporti di cabotaggio
In vigore dal 21 ott 2009
Norme applicabili ai trasporti di cabotaggio
1. L’esecuzione dei trasporti di cabotaggio è soggetta, salvo altrimenti disposto dalla normativa comunitaria, alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore nello Stato membro ospitante per quanto riguarda:
a)
le condizioni che disciplinano il contratto di trasporto;
b)
i pesi e le dimensioni dei veicoli stradali;
c)
le disposizioni relative al trasporto di talune categorie di merci, in particolare merci pericolose, derrate deperibili e animali vivi;
d)
il tempo di guida e i periodi di riposo;
e)
l’imposta sul valore aggiunto (IVA) sui servizi di trasporto.
I pesi e le dimensioni di cui al primo comma, lettera b), possono eccedere, se del caso, quelli vigenti nello Stato membro di stabilimento del trasportatore, ma non possono in nessun caso violare i limiti fissati dallo Stato membro ospitante per il traffico nazionale oppure le caratteristiche tecniche citate nelle prove di cui all’, paragrafo 1, della direttiva 96/53/CE del Consiglio, del 25 luglio 1996, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale (14).
2. Le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di cui al paragrafo 1 sono applicate ai trasportatori non residenti alle medesime condizioni imposte ai trasportatori stabiliti nello Stato membro ospitante, al fine di evitare qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità o sul luogo di stabilimento.
Storico versioni
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