Art. 4

Restrizioni fondamentali

In vigore dal 28 set 2009
Restrizioni fondamentali L’esenzione di cui all’ non si applica ai consorzi che, direttamente o indirettamente, isolatamente o congiuntamente con altri fattori sotto il controllo delle parti, abbiano per oggetto: 1) la fissazione dei prezzi in relazione alla vendita di servizi di trasporto di linea a terzi; 2) la limitazione della capacità o delle vendite ad eccezione degli aggiustamenti di capacità di cui all’, punto 2; 3) la ripartizione dei mercati o della clientela.
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