Art. 2
Definizioni
In vigore dal 28 set 2009
Definizioni
Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, si intende per:
1)
«consorzio», un accordo o una serie di accordi correlati conclusi tra due vettori esercenti una nave, che assicurano regolari servizi marittimi internazionali di linea per il trasporto di sole merci su uno o più traffici determinati, il cui oggetto è quello di instaurare una cooperazione per l’esercizio in comune di un servizio di trasporto marittimo che migliori il servizio che, in assenza di consorzi, sarebbe offerto individualmente da ciascuno dei suoi membri, razionalizzando le loro operazioni tramite accordi tecnici, operativi e/o commerciali;
2)
«trasporto marittimo di linea», il trasporto di merci eseguito regolarmente su una o più rotte specifiche tra diversi porti, con orari e date di viaggio preannunciati, e accessibile, anche occasionalmente, a qualsiasi utente dietro corrispettivo;
3)
«utente del trasporto», qualsiasi impresa (per esempio caricatori, consegnatari o spedizionieri) che abbia concluso o intenda concludere un accordo contrattuale con un membro del consorzio per il trasporto di merci;
4)
«inizio del servizio», la data alla quale la prima nave salpa per il servizio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:2009:906:oj#art-2