Art. 3
Accordi esentati
In vigore dal 28 set 2009
Accordi esentati
In forza dell’articolo 81, paragrafo 3, del trattato e nel rispetto delle condizioni di cui al presente regolamento, l’articolo 81, paragrafo 1, del trattato è dichiarato inapplicabile alle seguenti attività di un consorzio:
1)
le operazioni relative all’esercizio in comune di servizi di trasporto marittimo di linea, che includono le seguenti attività:
a)
il coordinamento e/o la fissazione comune degli orari di viaggio nonché la determinazione dei porti di scalo;
b)
lo scambio, la vendita o il nolo incrociato di spazi o posti/container sulle navi;
c)
l’utilizzazione in comune («pooling») di navi e/o di impianti portuali;
d)
l’utilizzazione di uno o più uffici di esercizio congiunto;
e)
la messa a disposizione di container, «chassis» e altre attrezzature e/o i contratti di locazione, di locazione finanziaria («leasing») o di acquisto di dette attrezzature;
2)
aggiustamenti di capacità in risposta a fluttuazioni della domanda e dell’offerta;
3)
l’esercizio o l’uso in comune dei terminali portuali e i servizi connessi (per esempio servizi di carico e scarico e servizi di stivaggio);
4)
qualsiasi altra attività accessoria a quelle di cui ai punti 1, 2 e 3 necessaria per il loro svolgimento, tra cui:
a)
l’utilizzazione di un sistema di scambio di dati informatizzati;
b)
l’obbligo per i membri di un consorzio di utilizzare, nel mercato o mercati rilevanti, le navi assegnate al consorzio, astenendosi dal noleggiare spazio su navi appartenenti a terzi;
c)
l’obbligo per i membri di un consorzio di non cedere né noleggiare spazio ad altri trasportatori, operatori di navi nel mercato o mercati rilevanti, senza il previo consenso degli altri membri del consorzio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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