Art. 5
Condizioni relative alla quota di mercato
In vigore dal 28 set 2009
Condizioni relative alla quota di mercato
1. Perché il consorzio possa beneficiare dell’esenzione prevista dall’, la quota di mercato congiunta dei membri del consorzio sul mercato rilevante su cui esso opera non deve superare il 30 %, calcolata con riferimento al volume complessivo delle merci trasportate (tonnellate di carico o unità equivalente venti piedi).
2. Per determinare la quota di mercato dei membri di un consorzio, si terrà conto del volume complessivo delle merci da esso trasportate sul mercato rilevante, indipendentemente dal fatto che questi volumi siano trasportati:
a)
nell’ambito del consorzio stesso;
b)
nell’ambito di un altro consorzio di cui il membro faccia parte; oppure
c)
al di fuori di un consorzio, sulle navi proprie di un membro o su quelle di terzi.
3. L’esenzione di cui all’ continua ad applicarsi se, in un periodo di due anni civili consecutivi, la quota di mercato di cui al paragrafo 1 del presente articolo viene superata di non più di un decimo.
4. Quando le soglie previste dai paragrafi 1 e 3 del presente articolo sono superate, l’esenzione di cui all’ continua ad applicarsi durante un periodo di sei mesi dalla fine dell’anno civile nel cui corso è avvenuto il superamento. Tale periodo è di dodici mesi se il superamento è imputabile al ritiro dal mercato di un trasportatore marittimo non consorziato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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