Art. 6
Condizioni supplementari
In vigore dal 28 set 2009
Condizioni supplementari
Per beneficiare dell’esenzione prevista dall’, il consorzio deve dare ai membri il diritto di recedere senza incorrere in alcuna penale finanziaria o di altra natura quale, in particolare, l’obbligo di cessare le loro attività di trasporto sul mercato o mercati rilevanti, abbinato o meno alla condizione di riprendere tali attività alla scadenza di un certo periodo. Il diritto di recesso è soggetto all’osservanza di un termine massimo di preavviso di sei mesi. Il consorzio può, tuttavia, stipulare che siffatto preavviso sia dato unicamente dopo un periodo iniziale massimo di 24 mesi a decorrere dall’entrata in vigore dell’accordo o, se posteriore, dall’inizio del servizio.
Per un consorzio fortemente integrato, il periodo massimo di preavviso può essere prolungato a 12 mesi e il consorzio potrà stipulare che siffatto preavviso sia dato unicamente dopo un periodo iniziale massimo di trentasei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’accordo di consorzio o, se posteriore, dalla data di inizio del servizio.
Storico versioni
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