Art. 7
Obblighi connessi alla presentazione di una domanda di titolo di importazione
In vigore dal 25 set 2009
Obblighi connessi alla presentazione di una domanda di titolo di importazione
1. In deroga all' del regolamento (CE) n. 1301/2006, possono essere dispensati dalla presentazione della prova di cui al suddetto articolo gli operatori riconosciuti a norma dell' del regolamento (CE) n. 952/2006.
2. L'importo della cauzione di cui all', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 376/2008 è di 20 EUR per tonnellata.
3. Per lo «zucchero concessioni CXL» recante i numeri d'ordine 09.4317, 09.4318, 09.4319 e 09.4320, le domande di titoli di importazione sono accompagnate dall'impegno del richiedente a raffinare i quantitativi di zucchero in questione entro la fine del terzo mese successivo al mese di scadenza del titolo di importazione.
4. Per lo «zucchero concessioni CXL» recante i numeri d'ordine 09.4317, 09.4318, 09.4319 e 09.4321 e per lo «zucchero Balcani», le domande di titoli di importazione sono accompagnate dagli originali dei titoli di esportazione, redatti conformemente al modello di cui all'allegato II, rilasciati dalle autorità competenti del paese terzo interessato. Il quantitativo menzionato nelle domande di titoli di importazione non può essere superiore a quello figurante nei titoli di esportazione.
Storico versioni
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