Art. 5
Domande di titoli di importazione
In vigore dal 25 set 2009
Domande di titoli di importazione
1. Le domande di titolo sono presentate nei primi sette giorni di ciascuno dei sottoperiodi di cui all', paragrafo 2.
2. La Commissione sospende la presentazione delle domande di titoli fino al termine della campagna di commercializzazione per i numeri d'ordine in relazione ai quali i quantitativi disponibili sono esauriti. Tuttavia, la Commissione revoca la sospensione e autorizza nuovamente la presentazione di domande qualora nuovi quantitativi si rendano disponibili in base alle notifiche di cui all', paragrafo 2, punto ii).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2009:891:oj#art-5