Art. 9

Comunicazioni alla Commissione

In vigore dal 25 set 2009
Comunicazioni alla Commissione 1.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione, al massimo il 14o giorno del mese in cui vengono presentate le domande, i quantitativi totali oggetto delle domande di titoli di importazione di cui all', paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1301/2006. 2.   In deroga all', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione al massimo il 10o giorno di ogni mese: i) i quantitativi di cui all', paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento, relativi ai titoli rilasciati nel corso del mese precedente; ii) i quantitativi di cui all', paragrafo 1, lettera c), del suddetto regolamento, relativi ai titoli resi nel corso del mese precedente. 3.   I quantitativi di cui ai paragrafi 1 e 2 vengono suddivisi per numero d'ordine del contingente, per codice NC a otto cifre e a seconda che riguardino o meno una domanda di titolo relativa a un quantitativo di zucchero destinato alla raffinazione. I quantitativi sono espressi in chilogrammi di peso tal quale. 4.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione, anteriormente al 1o marzo di ogni anno, le seguenti informazioni riguardanti la campagna di commercializzazione precedente: i) il quantitativo totale effettivamente importato, ripartito per numero d'ordine, paese di origine e codice NC a otto cifre ed espresso in chilogrammi di peso tal quale; ii) il quantitativo di zucchero, espresso in peso tal quale e in equivalente zucchero bianco, che è stato effettivamente raffinato.
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