Art. 8

Rilascio e validità dei titoli di importazione

In vigore dal 25 set 2009
Rilascio e validità dei titoli di importazione I titoli di importazione sono rilasciati a partire dal ventitreesimo giorno e al massimo entro l'ultimo giorno del mese di presentazione delle domande. Essi sono validi fino al termine del terzo mese successivo al mese di rilascio, a condizione di non superare la data del 30 settembre, salvo che per lo «zucchero di importazione eccezionale» e lo «zucchero di importazione industriale», i cui titoli di importazione sono validi fino al termine della campagna di commercializzazione per la quale sono rilasciati.
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